- I. L’Assemblea generale dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- II. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.
- III. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.
- IV. All’atto dell’accettazione della carica i Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..
- V. Il compenso ai membri del Collegio, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.
- VI. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.
- In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:
a) partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
b) in caso di necessità convocare l’Assemblea qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
c) verificare e controllare la legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
d) controllare l’amministrazione dell’associazione e l’operato della stessa, vigilando sull’osservanza della legge e dello statuto sociale;
e) verificare la corretta gestione dell’associazione sul piano economico-finanziario;
f) verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri;
g) verificare il bilancio preventivo e consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
h) esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio preventivo e consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all’Assemblea;
i) redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all’associazione e trascritta nell’apposito Registro dei Revisori Contabili;
j) indirizzare al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà
utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.